Scadenze ottobre 2022

OTTOBRE 2022

Le scadenze del mese
di ottobre

Il calendario del commercialista

Teniamo d'occhio il calendario

Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

17 ottobre

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

Le annotazioni devono essere fatte su apposito registro approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

  • L. 16/12/1991, n. 398;
  • D.M. 11/02/1997;
  • L. 13/05/1999 n. 133, art. 25;
  • D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
  • L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
  • Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
  • Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
  • Circolare 08/03/2000, n. 43/E
  •  

Fatturazione differita (formato elettronico)

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta“.

Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

ADDIZIONALI
Addizionale comunale e regionale IRPEF

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

  • la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la sanzione amministrativa per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato, con possibilità di ravvedimento.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 , esclusivamente in via telematica.
  • 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
  • 3847: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
  • 3802: Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta.
  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
  • D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
  • D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
  • Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E;
  • Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E;
  • Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E;
  • Circolare 20/04/2007, n. 23/E;
  • Circolare 16/03/2007, n. 15/E.
  • L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 142; 
  • D.M. 05/10/2007; 

ADDIZIONALI
Addizionale stock options

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1033: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 
  • 1054: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1055: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 
  • 1056: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1059: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 
  • 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del d.l. n. 78/2010, versamento in autotassazione.

IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo

Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 2802: Accisa spiriti; 
  • 2803: Accisa birra; 
  • 2804: Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 
  • 2805: Accisa gas petroliferi liquefatti; 
  • 2806: Accisa sull’energia elettrica; – 
  • 2807: Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511; 
  • 2808: Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;  
  • 2809: Accisa sul gas naturale per autotrazione;  
  • 2810: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89; 
  • 2811: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511; 
  • 2812: Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato; 
  • 2813: Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 
  • 2814: Accisa sul gas naturale per combustione; 
  • 2815: Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 
  • 2816: Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 
  • 2817: Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 
  • 2818: Entrate accise eventuali e diverse; 
  • 2819: Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume;
  • 2837: Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298; 
  • 2845: Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2846: Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2847: Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995.
IMPOSTE
Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1053: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 
  • 1604: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1904: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; – 1905: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1305: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
IMPOSTE
Imposta sugli intrattenimenti

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

RITENUTE
Ritenute locazioni brevi – versamento

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.

  • 1919: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4,comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.

RITENUTE
Ritenute su appalti e subappalti

Alla luce di quanto indicato dai commi 1 e 2 dell’art. 4 D.L. 124/2019 l’Agenzia delle Entrate rileva che:

  • l’impresa appaltatrice pone in capo a sé l’onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente;
  • il committente è obbligato alla verifica del versamento delle stesse ed è tenuto a richiedere la copia delle deleghe di versamento entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  • l’impresa appaltatrice deve, inoltre, trasmettere l’elenco dei lavoratori impiegati sull’opera al committente secondo le indicazioni citate nel comma 2 della norma.
RITENUTE
Ritenute su pignoramenti presso terzi

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09.
RITENUTE
Ritenute su premi e vincite
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
  • premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
  • 1046: premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 
  • 1047: premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 
  • 1047: premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 
  • 1048: altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 
  • 1048: premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
RITENUTE
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente; 
  • 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
RITENUTE
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1040: Provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali; 
  • 1040: Provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 
  • 1040: Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
RITENUTE
Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: 

  • salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • prestazione fondi pensione;
  • mance dei croupiers;
  • emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • rendite vitalizie a tempo determinato;
  • compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • distributori a domicilio di giornali;
  • indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.; 
  • 1001: prestazione fondi pensione; 
  • 1001: mance dei croupiers; 
  • 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 
  • 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; 
  • 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative; 
  • 1004: rendite vitalizie a tempo determinato; 
  • 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; 
  • 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; 
  • 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; 
  • 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; 
  • 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; 
  • 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.; 
  • 1004: distributori a domicilio di giornali; 
  • 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di capitale

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • accettazioni bancarie;
  • interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;
  • interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;
  • altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi),
  • interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;
  • cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);
  • proventi di titoli atipici;
  • interessi corrisposti a imprese estere;
  • cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;
  • prestito di titoli;
  • cessione a termine di valute estere;
  • OICVM esteri;
  • proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
  • proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;
  • proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1024: accettazioni bancarie; 
  • 1025: obbligazioni e titoli similari italiani o esteri; 
  • 1025: certificati di deposito e buoni fruttiferi; 
  • 1025: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi; 
  • 1029: interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 
  • 1030: altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);  1030: interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche; 
  • 1030: cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);  
  • 1030: proventi di titoli atipici; 
  • 1031: interessi corrisposti a imprese estere; 
  • 1032: cessione a termine di obbligazioni e operazioni “pronto contro termine”; 
  • 1032: prestito di titoli; 
  • 1058: cessione a termine di valute estere; 
  • 1105: OICVM esteri; 
  • 1243: proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 
  • 1243: proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante; 
  • 1245: proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
  • compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
  • diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
  • compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
  • compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
  • partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
  • compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Sono tenuti all’adempimento sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

IVA
Saldo annuale – versamento

Termine ultimo per il versamento, della ottava rata (massimo 9 rate), dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6099: saldo IVA annuale.

IVA
Versamento mensile

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6009: iva settembre.

Modello Dichiarazione dei Redditi PF titolari di partita iva- versamenti V rata

Termine ultimo per il versamento della quinta rata delle imposte (IRPEF e IRAP) con applicazione interessi dello 1.17% (per coloro che hanno versato la prima rata il 30.06.2022) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata.

Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, società semplici, titolari e non titolari di partita IVA.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

La sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.

  • 4001: IRPEF saldo;
  • 4033: IRPEF acconto prima rata;
  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
  • 3801: addizionale regionale all’imposta sulle persone fisiche;
  • 3844: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Saldo;
  • 3843: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Acconto;
  • 3800: IRAP saldo;
  • 3812: IRAP acconto prima rata;
  • 3857: interessi pagamento dilazionato – autotassazione – addizionale comunale all’Irpef;
  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Modello Dichiarazione dei Redditi PF titolari partita iva (con maggiorazione dello 0,40%)- versamenti IV rata

Modello Redditi PF titolari partita iva (con maggiorazione dello 0,40%)- versamenti quarta rata (interessi pari allo 0,66%).

Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, società semplici, titolari e non titolari di partita IVA.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

La sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.

  • 4001: IRPEF saldo;
  • 4033: IRPEF acconto prima rata;
  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
  • 3801: addizionale regionale all’imposta sulle persone fisiche;
  • 3844: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Saldo;
  • 3843: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Acconto;
  • 3800: IRAP saldo;
  • 3812: IRAP acconto prima rata;
  • 3857: interessi pagamento dilazionato – autotassazione – addizionale comunale all’Irpef;
  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Modello Dichiarazione dei redditi SC Enc e SP ed Irap – versamenti V rata

Termine ultimo per il versamento della quinta rata delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi (interessi 1,17%). Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell’esercizio.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti IRES e le società di persone con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

La sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.

  • 2001: IRES acconto prima rata; 
  • 2003: IRES saldo; 
  • 3800: IRAP saldo; 
  • 3812: IRAP acconto prima rata; 
  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 
  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Modello Dichiarazione dei Redditi SC, SP E ENC (con maggiorazione dello 0,40%)- versamenti IV rata

Modello Redditi SC, SP E ENC (con maggiorazione dello 0,40%)- versamento quarta rata (interessi pari a 0,66%)

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

La sanzione amministrativa per omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.

  • 2001: IRES acconto prima rata; 
  • 2003: IRES saldo; 
  • 3800: IRAP saldo; 
  • 3812: IRAP acconto prima rata; 
  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 
  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Regime forfetario agevolato – Versamento saldo 2021 e primo acconto 2022 – Versamento IV o V rata

Regime forfetario agevolato:

  • Versamento V rata saldo 2021 e primo acconto 2022 (interessi 1,17%);
  • Versamento IV rata saldo 2021 e primo acconto 2022 (maggiorazione 0,40%) con interesse dello 0,66%

25 ottobre

Elenchi Intrastat mensili

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al mese precedente (settembre 2022).

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

Elenchi Intrastat per cessione di beni e servizi – trimestrali

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al trimestre precedente (3° trimestre 2022).

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari che hanno effettuato operazioni di cessione di beni e servizi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l’invio trimestrale.

A partire dal 2018 si ricorda che sono stati abrogati i modelli Intrastat con cadenza trimestrale per gli acquisti di beni e servizi.

Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • Omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

31 ottobre

Modello 770/2022

Ultimo giorno utile per trasmettere telematicamente il modello 770/2022.

L’invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 328 la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

Il modello 770/2022 (anno d’imposta 2021) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

  • redditi di lavoro dipendente ed assimilati
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

Modello CU/2022

Ultimo giorno utile per trasmettere telematicamente le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

INTRA 12 – presentazione

 

Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di settembre (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica.

Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.

Imposta di Registro e Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Scadenza prevista il 30 ottobre prorogata al 31 in quanto primo giorno non festivo.

  • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
    1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
    1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
    1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
    1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
    1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
    1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Rimborsi IVA trimestrali – presentazione modello IVA TR

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Sono tenuti all’adempimento i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali.

La presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Ageniza delle Entrate.

  • D.P.R. 26/10/1972, n. 633, artt. 38-bis e 30
  • D.P.R. 14/10/1999, n. 542, art. 8
  • L. 15/12/2011, n. 217, art. 8
  • Prv Direttore Agenzia Entrate 21 marzo 2016 prot. 42623
  • Prv Direttore Agenzia Entrate 28 marzo 2017 prot. 59279

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