Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
15 giugno
Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Le annotazioni devono essere fatte su apposito registro approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.
Fatturazione differita (formato elettronico)
Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta“.
Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.
16 giugno
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).
Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
ADDIZIONALI
Addizionale stock options
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).
Termine ultimo per il versamento dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo
Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
IVA
Versamento mensile
Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
6005: iva maggio.
RITENUTE
Ritenute locazioni brevi – versamento
Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.
NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.
RITENUTE
Ritenute su appalti e subappalti
Alla luce di quanto indicato dai citati commi 1 e 2 l’Agenzia delle Entrate rileva che:
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:
Sono tenuti all’adempimento sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
IVA
Saldo annuale – versamento
Termine ultimo per il versamento, della quarta rata (massimo 9 rate), dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
IMU
Versamento acconto
Termine ultimo per il versamento dell’acconto IMU 2022.
Sono tenuti tutti i soggetti che esercitano dei diritti su proprietà immobiliari.
Il pagamento va effettuato mediante modello F24.
27 giugno
30 giugno
Aiuti di Stato Covid-19: termine presentazione dichiarazione telematica
Termine ultimo per l’invio della dichiarazione telematica attestante gli Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19.
Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i suoi canali telematici.
In attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.
Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente. (Fonte: Agenzia delle Entrate).
Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva approvata deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
Cedolare secca affitti – versamento
Termine ultimo per il versamento mediante modello F24, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata dell’acconto dovuto.
Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l’importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L’acconto ed il saldo della cedolare secca possono essere versati ratealmente, e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF. E’ possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.
Sono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.
Contratti di locazione breve: comunicazione annuale
Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nel 2021.
Nello specifico, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Soggetti interessati
Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l’abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973.(Fonte: Agenzia delle Entrate)
Diritto Camera di Commercio
Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza, senza maggiorazione.
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:
le imprese individuali;
le società di persone e di capitali;
le società fra professionisti;
i consorzi;
gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
INTRA 12 – presentazione
Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di maggio (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica.
Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro ;
presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro ;
presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro ;
regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
euro 62,50 emtro il termine di presentazione della dichiarazione iva ;
euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
Modello Dichiarazione dei Redditi PF – versamenti
Termine ultimo per il versamento, mediante modello F24, in unica soluzione del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, del 1° acconto di IRPEF, IRAP e dell’acconto dell’addizionale comunale, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione di reddti PF, SP e IRAP.
Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, società semplici, titolari e non titolari di partita IVA.
Modello Dichiarazione dei redditi SC Enc e SP ed Irap
Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell’esercizio. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti IRES e le società di persone con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
La sanzioni amministrativa omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.
2001: IRES acconto prima rata;
2003: IRES saldo;
3800: IRAP saldo;
3812: IRAP acconto prima rata;
1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Se vuoi ulteriori chiarimenti sulle scadenze e su come affrontarle siamo a tua disposizione.