Scadenze giugno 2022

GIUGNO 2022

Le scadenze del mese
di giugno

Il calendario del commercialista

Teniamo d'occhio il calendario

Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

15 giugno

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Le annotazioni devono essere fatte su apposito registro approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

  • L. 16/12/1991, n. 398;
  • D.M. 11/02/1997;
  • L. 13/05/1999 n. 133, art. 25;
  • D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
  • L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
  • Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
  • Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
  • Circolare 08/03/2000, n. 43/E.

Fatturazione differita (formato elettronico)

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta“.

Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

16 giugno

ADDIZIONALI
Addizionale comunale e regionale IRPEF

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

  • la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la sanzione amministrativa per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato, con possibilità di ravvedimento.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 , esclusivamente in via telematica.
  • 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
  • 3847: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
  • 3802: Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta.
  • P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
  • Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
  • Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
  • Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E;
  • Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E;
  • Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E;
  • Circolare 20/04/2007, n. 23/E;
  • Circolare 16/03/2007, n. 15/E.

ADDIZIONALI
Addizionale stock options

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1033: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 
  • 1054: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1055: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 
  • 1056: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1059: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 
  • 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del d.l. n. 78/2010, versamento in autotassazione.

IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo

Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 2802: Accisa spiriti; 
  • 2803: Accisa birra; 
  • 2804: Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 
  • 2805: Accisa gas petroliferi liquefatti; 
  • 2806: Accisa sull’energia elettrica; – 
  • 2807: Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511; 
  • 2808: Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;  
  • 2809: Accisa sul gas naturale per autotrazione;  
  • 2810: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89; 
  • 2811: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511; 
  • 2812: Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato; 
  • 2813: Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 
  • 2814: Accisa sul gas naturale per combustione; 
  • 2815: Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 
  • 2816: Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 
  • 2817: Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 
  • 2818: Entrate accise eventuali e diverse; 
  • 2819: Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume;
  • 2837: Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298; 
  • 2845: Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2846: Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2847: Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995.
IMPOSTE
Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1053: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 
  • 1604: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1904: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; – 1905: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1305: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
IMPOSTE
Imposta sugli intrattenimenti

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

IVA
Versamento mensile

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

RITENUTE
Ritenute locazioni brevi – versamento

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.

  • 1919: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4,comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.

RITENUTE
Ritenute su appalti e subappalti

Alla luce di quanto indicato dai citati commi 1 e 2 l’Agenzia delle Entrate rileva che:

  • l’impresa appaltatrice pone in capo a sé l’onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente;
  • il committente è obbligato alla verifica del versamento delle stesse ed è tenuto a richiedere la copia delle deleghe di versamento entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  • l’impresa appaltatrice deve, inoltre, trasmettere l’elenco dei lavoratori impiegati sull’opera al committente secondo le indicazioni citate nel comma 2 della norma.
RITENUTE
Ritenute su pignoramenti presso terzi

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09.
RITENUTE
Ritenute su premi e vincite
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
  • premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
  • 1046: premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 
  • 1047: premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 
  • 1047: premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 
  • 1048: altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 
  • 1048: premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
RITENUTE
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente; 
  • 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
RITENUTE
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1040: Provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali; 
  • 1040: Provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 
  • 1040: Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
RITENUTE
Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: 

  • salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • prestazione fondi pensione;
  • mance dei croupiers;
  • emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • rendite vitalizie a tempo determinato;
  • compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • distributori a domicilio di giornali;
  • indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.; 
  • 1001: prestazione fondi pensione; 
  • 1001: mance dei croupiers; 
  • 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 
  • 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; 
  • 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative; 
  • 1004: rendite vitalizie a tempo determinato; 
  • 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; 
  • 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; 
  • 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; 
  • 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; 
  • 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; 
  • 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.; 
  • 1004: distributori a domicilio di giornali; 
  • 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di capitale

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • accettazioni bancarie;
  • interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;
  • interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;
  • altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi),
  • interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;
  • cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);
  • proventi di titoli atipici;
  • interessi corrisposti a imprese estere;
  • cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;
  • prestito di titoli;
  • cessione a termine di valute estere;
  • OICVM esteri;
  • proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
  • proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;
  • proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1024: accettazioni bancarie; 
  • 1025: obbligazioni e titoli similari italiani o esteri; 
  • 1025: certificati di deposito e buoni fruttiferi; 
  • 1025: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi; 
  • 1029: interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 
  • 1030: altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);  1030: interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche; 
  • 1030: cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);  
  • 1030: proventi di titoli atipici; 
  • 1031: interessi corrisposti a imprese estere; 
  • 1032: cessione a termine di obbligazioni e operazioni “pronto contro termine”; 
  • 1032: prestito di titoli; 
  • 1058: cessione a termine di valute estere; 
  • 1105: OICVM esteri; 
  • 1243: proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 
  • 1243: proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante; 
  • 1245: proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
  • compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
  • diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
  • compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
  • compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
  • partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
  • compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Sono tenuti all’adempimento sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

IVA
Saldo annuale – versamento

Termine ultimo per il versamento, della quarta rata (massimo 9 rate), dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6099: saldo IVA annuale.

IMU
Versamento acconto

Termine ultimo per il versamento dell’acconto IMU 2022.

Sono tenuti tutti i soggetti che esercitano dei diritti su proprietà immobiliari.

Il pagamento va effettuato mediante modello F24.

 

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160

27 giugno

Elenchi Intrastat mensili
Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Le sanzioni amministrative sono le seguenti:
  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

30 giugno

Aiuti di Stato Covid-19: termine presentazione dichiarazione telematica

Termine ultimo per l’invio della dichiarazione telematica attestante gli Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19.

Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.

L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i suoi canali telematici.

In attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, è stato approvato lo schema di autodichiarazione e sono state definite le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali.

Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30 per cento del volume d’affari rispetto all’anno precedente. (Fonte: Agenzia delle Entrate).

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva approvata deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.

Cedolare secca affitti – versamento

Termine ultimo per il versamento mediante modello F24, senza alcuna maggiorazione, del saldo e della prima rata dell’acconto dovuto.

Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l’importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L’acconto ed il saldo della cedolare secca possono essere versati ratealmente, e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF. E’ possibile differire il versamento di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%.

Sono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.

  • 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA; 
  • 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
  • D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, art. 3; 
  • Provv. Agenzia entrate 7/04/2011; 
  • Risoluzione 25/05/2011, n. 59/E; 
  • Circolare 07/06/2011, n. 26/E; 
  • Circolare 04/06/2012, n. 20/E

Contratti di locazione breve: comunicazione annuale

Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 conclusi per il loro tramite nel 2021.

Nello specifico, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

Soggetti interessati

Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all’art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l’abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del D.P.R. 600/1973.(Fonte: Agenzia delle Entrate)

Diritto Camera di Commercio

Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza, senza maggiorazione.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

le imprese individuali;
le società di persone e di capitali;
le società fra professionisti;
i consorzi;
gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 3850: Diritto camerale; 
  • 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale; 
  • 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

INTRA 12 – presentazione

Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di maggio (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica.

Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro ;
presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro ;
presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro ;
regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
euro 62,50 emtro il termine di presentazione della dichiarazione iva ;
euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.

Modello Dichiarazione dei Redditi PF – versamenti

Termine ultimo per il versamento, mediante modello F24, in unica soluzione del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, del 1° acconto di IRPEF, IRAP e dell’acconto dell’addizionale comunale, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione di reddti PF, SP e IRAP.

Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sono tenute all’adempimento le persone fisiche, società semplici, titolari e non titolari di partita IVA.

 

  • 4001: IRPEF saldo;
  • 4033: IRPEF acconto prima rata;
  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
  • 3801: addizionale regionale all’imposta sulle persone fisiche;
  • 3844: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Saldo;
  • 3843: Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Acconto;
  • 3800: Imposta regionale sulle attività produttive saldo;
  • 3812: IRAP acconto prima rata;
  • 3857: interessi pagamento dilazionato – autotassazione – addizionale comunale all’Irpef;
  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Modello Dichiarazione dei redditi SC Enc e SP ed Irap

Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell’esercizio. Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti IRES e le società di persone con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

La sanzioni amministrativa omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato.

  • 2001: IRES acconto prima rata;

  • 2003: IRES saldo;

  • 3800: IRAP saldo;

  • 3812: IRAP acconto prima rata;

  • 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;

  • 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali

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