Scadenze Gennaio 2023

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GENNAIO 2023

Le scadenze del mese
di Gennaio

Il calendario del commercialista

Teniamo d'occhio il calendario

Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

02 gennaio

Imposta di Registro e Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2022, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

  • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
  • 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
  • 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
  • 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
  • 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
  • 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva

Termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva con effetto a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono tenuti tutti i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione che nel rispetto dei vincoli finanziari, economico ed organizzativi imposti dalla norma desiderano esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo. La dichiarazione dev’essere presentata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il modello dev’essere sottoscritto da tutti i partecipanti e presentato dal legale rappresentante del Gruppo Iva.

  • art. 37bis TUB, 
  • art. 70ter DPR 633/72

INTRA 12 – presentazione

 

Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di ottobre (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica.

Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.

IVA – Fatturazione differita (formato elettronico)

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta“.

Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

16 gennaio

IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

IVA – Versamento mensile

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile.

  • 6012: iva dicembre.
ADDIZIONALI
Addizionale comunale e regionale IRPEF

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

  • la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la sanzione amministrativa per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato, con possibilità di ravvedimento.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 , esclusivamente in via telematica.
  • 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
  • 3847: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
  • 3802: Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta.
  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
  • D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
  • D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
  • Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E;
  • Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E;
  • Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E;
  • Circolare 20/04/2007, n. 23/E;
  • Circolare 16/03/2007, n. 15/E.
  • L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 142; 
  • D.M. 05/10/2007; 

ADDIZIONALI
Addizionale stock options

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1033: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 
  • 1054: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1055: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 
  • 1056: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1059: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 
  • 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del d.l. n. 78/2010, versamento in autotassazione.

IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo

Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 2802: Accisa spiriti; 
  • 2803: Accisa birra; 
  • 2804: Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 
  • 2805: Accisa gas petroliferi liquefatti; 
  • 2806: Accisa sull’energia elettrica; – 
  • 2807: Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511; 
  • 2808: Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;  
  • 2809: Accisa sul gas naturale per autotrazione;  
  • 2810: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89; 
  • 2811: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511; 
  • 2812: Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato; 
  • 2813: Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 
  • 2814: Accisa sul gas naturale per combustione; 
  • 2815: Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 
  • 2816: Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 
  • 2817: Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 
  • 2818: Entrate accise eventuali e diverse; 
  • 2819: Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume;
  • 2837: Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298; 
  • 2845: Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2846: Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2847: Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995.
IMPOSTE
Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1053: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 
  • 1604: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1904: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; – 1905: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1305: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
IMPOSTE
Imposta sugli intrattenimenti

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

RITENUTE
Ritenute locazioni brevi – versamento

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.

  • 1919: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4,comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.

RITENUTE
Ritenute su appalti e subappalti

Alla luce di quanto indicato dai commi 1 e 2 dell’art. 4 D.L. 124/2019 l’Agenzia delle Entrate rileva che:

  • l’impresa appaltatrice pone in capo a sé l’onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente;
  • il committente è obbligato alla verifica del versamento delle stesse ed è tenuto a richiedere la copia delle deleghe di versamento entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  • l’impresa appaltatrice deve, inoltre, trasmettere l’elenco dei lavoratori impiegati sull’opera al committente secondo le indicazioni citate nel comma 2 della norma.
RITENUTE
Ritenute su pignoramenti presso terzi

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09.
RITENUTE
Ritenute su premi e vincite
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
  • premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
  • 1046: premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 
  • 1047: premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 
  • 1047: premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 
  • 1048: altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 
  • 1048: premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
RITENUTE
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente; 
  • 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
RITENUTE
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1040: Provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali; 
  • 1040: Provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 
  • 1040: Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
RITENUTE
Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: 

  • salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • prestazione fondi pensione;
  • mance dei croupiers;
  • emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • rendite vitalizie a tempo determinato;
  • compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • distributori a domicilio di giornali;
  • indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.; 
  • 1001: prestazione fondi pensione; 
  • 1001: mance dei croupiers; 
  • 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 
  • 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; 
  • 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative; 
  • 1004: rendite vitalizie a tempo determinato; 
  • 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; 
  • 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; 
  • 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; 
  • 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; 
  • 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; 
  • 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.; 
  • 1004: distributori a domicilio di giornali; 
  • 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di capitale

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • accettazioni bancarie;
  • interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;
  • interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;
  • altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi),
  • interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;
  • cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);
  • proventi di titoli atipici;
  • interessi corrisposti a imprese estere;
  • cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;
  • prestito di titoli;
  • cessione a termine di valute estere;
  • OICVM esteri;
  • proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
  • proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;
  • proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1024: accettazioni bancarie; 
  • 1025: obbligazioni e titoli similari italiani o esteri; 
  • 1025: certificati di deposito e buoni fruttiferi; 
  • 1025: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi; 
  • 1029: interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 
  • 1030: altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);  1030: interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche; 
  • 1030: cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);  
  • 1030: proventi di titoli atipici; 
  • 1031: interessi corrisposti a imprese estere; 
  • 1032: cessione a termine di obbligazioni e operazioni “pronto contro termine”; 
  • 1032: prestito di titoli; 
  • 1058: cessione a termine di valute estere; 
  • 1105: OICVM esteri; 
  • 1243: proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 
  • 1243: proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante; 
  • 1245: proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
  • compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
  • diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
  • compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
  • compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
  • partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
  • compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Sono tenuti all’adempimento sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

20 gennaio

Commercio elettronico – versamento e presentazione dichiarazione IVA MOSS

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA trimestrale riepilogativa e delle operazioni effettuate nel 4° trimestre 2022 e contestuale versamento dell’iva dovuta. L’obbligo di trasmissione sussiste anche in mancanza di operazioni nel trimestre precedente.

Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea non stabiliti nè identificati in alcuno stato membro dell’Unione che effettuano operazioni di commercio elettronico nei confronti dei committenti non soggetti passivi d’imposta e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74 quinquies DPR 633/72.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica.

La sanzione amministrativa per la tardiva o omessa presentazione va da un minimo di € 516 fino a € 5.164

25 gennaio

Elenchi Intrastat mensili

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al mese precedente (dicembre 2022).

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

Elenchi Intrastat per cessione di beni e servizi – trimestrali

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al trimestre precedente (4° trimestre 2022).

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari che hanno effettuato operazioni di cessione di beni e servizi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l’invio trimestrale.

A partire dal 2018 si ricorda che sono stati abrogati i modelli Intrastat con cadenza trimestrale per gli acquisti di beni e servizi.

Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • Omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

26 gennaio

Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2022 – Ravvedimento breve

Termine ultimo per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali, per la regolarizzazione del versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2022 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2022 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 esclusivamente in modalità telematica, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Sono tenuti tutti i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali

  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 6013 – Versamento acconto per Iva mensile
  • 6035 – Versamento IVA acconto
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva

31 gennaio

Autodichiarazione aiuti di Stato Covid: termine ultimo di presentazione

Termine ultimo per l’invio del Modello di dichiarazione sostitutiva, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework).

Come da comunicato Stampa del 29 novembre l’Agenzia delle Entrate che ha prorogato la scadenza al 31 gennaio 2023 in luogo del 30 novembre.

L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Invio Dati spese sanitarie TS 2022

Termine ultimo per la trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel 2022 ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Sono tenuti i seguenti soggetti:

Aziende sanitarie locali (ASL);
aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
policlinici universitari;
farmacie pubbliche e private;
presidi di specialistica ambulatoriale;
strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie).
La comunicazione dev’essere effettuata esclusivamente in via telematica sul portale dedicato al Sistema TS.

Imposta di Registro e Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca” devono versare l’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2023, con Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

  • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
  • 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
  • 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
  • 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
  • 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
  • 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
  • 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
  • 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Cassa edile: invio denuncia telematica per il mese di DICEMBRE 2022

Ultimo giorno utile per trasmettere telematicamente il modello di denuncia relativo al mese di dicembre 2022.

La denuncia va trasmessa tramite il sistema M.U.T. (Modulo Unico Telematico) e va effettuata alla Cassa Edile competente per territorio, in base alla sede del cantiere lavori.

INTRA 12 – presentazione

 

Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di ottobre (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica.

Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza,
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.

Presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Termine ultimo per la presentazione della “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (2022), distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale.

La presentazione deve avvenire in modalità telematica.

Redditi di terreni-denuncia delle variazioni del reddito dominicale

I titolari di redditi di terreni (proprietari, affittuari o associati nella conduzione dei medesimi), in presenza di situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito, a norma degli artt. 29 e 30 del T.U.I.R., devono procedere alla presentazione della denuncia all’Ufficio dell’Agenzia del territorio, specificando:

  • la partita catastale
    le particelle;

cui le variazioni si riferiscono, oltre ad allegare la dimostrazione grafica del frazionamento (a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa), se dette variazioni si riferiscono a porzioni di particelle.

Revisori Legali – versamento contributo annuale

Termine ultimo per procedere al pagamento del contributo annuo da parte soggetti che al 1° gennaio scorso risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella sezione dei revisori inattivi, del contributo dovuto per l’anno in corso.

BOLLO AUTO – Versamento

I soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.

CONCESSIONI GOVERNATIVE – Versamento

I soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative devono versare, con Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali, le tasse annuali sulle Concessioni Governative.

  • 711T – Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d’armi
  • 742T – Tasse CC.GG. per porto d’armi
  • 746T – Tasse CC.GG. per porto d’armi – Addizionale

DICHIARAZIONE 730/2022 – Versamento imposte non trattenute dai sostituti per insufficienza retribuzioni

I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all’art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, sono tenuti a versare la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell’anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

  • 711T – Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d’armi
  • 742T – Tasse CC.GG. per porto d’armi
  • 746T – Tasse CC.GG. per porto d’armi – Addizionale

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