Scadenze aprile 2022

APRILE 2022

Le scadenze del mese
di aprile

Il calendario del commercialista

Teniamo d'occhio il calendario

Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

07 aprile

Trasmissione telematica da parte degli Amministratori di condominio dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Termine prorogato dal Provvedimento 83833/2022
Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

Trasmissione telematica della Comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura
Termine prorogato dal Provvedimento 83833/2022 I soggetti che sostengono, nel 2021 i seguenti interventi:
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per:
  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

15 aprile

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Le annotazioni devono essere fatte su apposito registro approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

  • L. 16/12/1991, n. 398;
  • D.M. 11/02/1997;
  • L. 13/05/1999 n. 133, art. 25;
  • D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
  • L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
  • Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
  • Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
  • Circolare 08/03/2000, n. 43/E.

Fatturazione differita (formato elettronico)

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che: “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta“.

Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

19 aprile

Scadenza fissata per il 16/04 che, però, cade di sabato e il lunedì 18 è festivo

ADDIZIONALI
Addizionale comunale e regionale IRPEF

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

  • la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la sanzione amministrativa per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato, con possibilità di ravvedimento.
  • 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
  • 3847: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
  • 3802: Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta.
  • P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
  • Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
  • Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
  • Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E;
  • Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E;
  • Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E;
  • Circolare 20/04/2007, n. 23/E;
  • Circolare 16/03/2007, n. 15/E.

ADDIZIONALI
Addizionale stock options

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell’addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1033: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options; 
  • 1054: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1055: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Sardegna e versata fuori regione; 
  • 1056: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1059: Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options versati in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturati fuori dalle predette regioni; 
  • 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all’articolo 33 del d.l. n. 78/2010, versamento in autotassazione.

IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo

Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 2802: Accisa spiriti; 
  • 2803: Accisa birra; 
  • 2804: Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi; 
  • 2805: Accisa gas petroliferi liquefatti; 
  • 2806: Accisa sull’energia elettrica; – 
  • 2807: Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511; 
  • 2808: Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;  
  • 2809: Accisa sul gas naturale per autotrazione;  
  • 2810: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89; 
  • 2811: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511; 
  • 2812: Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato; 
  • 2813: Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo; 
  • 2814: Accisa sul gas naturale per combustione; 
  • 2815: Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica; 
  • 2816: Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume; 
  • 2817: Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto; 
  • 2818: Entrate accise eventuali e diverse; 
  • 2819: Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume;
  • 2837: Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298; 
  • 2845: Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2846: Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995; 
  • 2847: Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995.
IMPOSTE
Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1053: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente; 
  • 1604: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 
  • 1904: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; – 1905: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 
  • 1305: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
IMPOSTE
Imposta sugli intrattenimenti

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.

IVA
Versamento mensile

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile. Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

IVA
Saldo annuale – versamento

Termine ultimo per il versamento, della seconda rata (massimo 9 rate), dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.

Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6099: saldo IVA annuale.

RITENUTE
Ritenute locazioni brevi – versamento

Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.

  • 1919: Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4,comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.

RITENUTE
Ritenute su appalti e subappalti

Alla luce di quanto indicato dai citati commi 1 e 2 l’Agenzia delle Entrate rileva che:
  • l’impresa appaltatrice pone in capo a sè l’onere del versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente;
  • il committente è obbligato alla verifica del versamento delle stesse ed è tenuto a richiedere la copia delle deleghe di versamento entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
  • l’impresa appaltatrice deve, inoltre, trasmettere l’elenco dei lavoratori impiegati sull’opera al committente secondo le indicazioni citate nel comma 2 della norma
RITENUTE
Ritenute su pignoramenti presso terzi

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09.
RITENUTE
Ritenute su premi e vincite
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
  • premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
  • 1046: premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza; 
  • 1047: premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni; 
  • 1047: premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive; 
  • 1048: altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio; 
  • 1048: premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
RITENUTE
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa.

Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in modalità telematica.

  • 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente; 
  • 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
RITENUTE
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1040: Provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali; 
  • 1040: Provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio; 
  • 1040: Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
RITENUTE
Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a: 

  • salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • prestazione fondi pensione;
  • mance dei croupiers;
  • emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • rendite vitalizie a tempo determinato;
  • compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • distributori a domicilio di giornali;
  • indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.; 
  • 1001: prestazione fondi pensione; 
  • 1001: mance dei croupiers; 
  • 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr); 
  • 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive; 
  • 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative; 
  • 1004: rendite vitalizie a tempo determinato; 
  • 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità; 
  • 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; 
  • 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche; 
  • 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale; 
  • 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società; 
  • 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.; 
  • 1004: distributori a domicilio di giornali; 
  • 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di capitale

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • obbligazioni e titoli similari italiani o esteri;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • accettazioni bancarie;
  • interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi;
  • interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti;
  • altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi),
  • interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche;
  • cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);
  • proventi di titoli atipici;
  • interessi corrisposti a imprese estere;
  • cessione a termine di obbligazioni e operazioni pronto contro termine;
  • prestito di titoli;
  • cessione a termine di valute estere;
  • OICVM esteri;
  • proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
  • proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante;
  • proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (società, istituti di credito, amministrazione postale, altri intermediari residenti, Stato e enti pubblici).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1024: accettazioni bancarie; 
  • 1025: obbligazioni e titoli similari italiani o esteri; 
  • 1025: certificati di deposito e buoni fruttiferi; 
  • 1025: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi estinte anticipatamente entro i primi 18 mesi; 
  • 1029: interessi su obbligazioni corrisposti da non residenti; 
  • 1030: altri redditi di capitale (diversi dai precedenti, dagli interessi su depositi bancari e postali e dai dividendi);  1030: interessi corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche; 
  • 1030: cambiali finanziarie (L. n. 43/1994);  
  • 1030: proventi di titoli atipici; 
  • 1031: interessi corrisposti a imprese estere; 
  • 1032: cessione a termine di obbligazioni e operazioni “pronto contro termine”; 
  • 1032: prestito di titoli; 
  • 1058: cessione a termine di valute estere; 
  • 1105: OICVM esteri; 
  • 1243: proventi pagati a non residenti tramite stabili organizzazioni estere di imprese residenti; 
  • 1243: proventi pagati alle stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’erogante; 
  • 1245: proventi derivanti da depositi dei privati a garanzia di finanziamenti a imprese residenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese precedente relativi a:

  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
  • compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
  • diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
  • compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
  • compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
  • partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
  • compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Sono tenuti all’adempimento sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

20 aprile

COMMERCIO ELETTRONICO
Versamento e presentazione dichiarazione IVA MOSS

Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2022 e contestuale versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo di trasmissione sussiste anche in mancanza di operazioni nel trimestre.

Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea non stabiliti né identificati in alcuno stato membro dell’Unione che effettuano operazioni di commercio elettronico nei confronti dei committenti non soggetti passivi d’imposta e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74 quinquies DPR 633/72.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica.

La sanzione amministrativa per la tardiva o omessa presentazione va da un minimo di € 516 fino a € 5.164

Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Termine ultimo per la Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2021 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

26 aprile

Elenchi Intrastat mensili
Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Le sanzioni amministrative sono le seguenti:
  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018
Elenchi Intrastat mensili

Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al 1° trimestre 2022.

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari che hanno effettuato operazioni di cessione di beni e servizi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l’invio trimestrale.

A partire dal 2022 sono stati abrogati i modelli Intrastat con cadenza trimestrale sia per gli acquisti di beni che per i servizi.

Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio : 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE;
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6;
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010;
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017;
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

30 aprile

Dichiarazione precompilata 2022 (prorogata al 23 maggio 2022)

A partire da tale data l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, nell’area riservata, la dichiarazione precompilata.

Sono interessati:

  • i pensionati;
  • i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori che operano all’estero il cui reddito è definito sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente dal legislatore);
  • le persone fisiche che ricevono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali la mobilità;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole;
  • i sacerdoti della Chiesa Cattolica; i titolari di cariche pubbliche elettive, quali giudici costituzionali, parlamentari, consiglieri comunali e regionali;
  • le persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore a 365 giorni.

Hai bisogno di un aiuto? Contattaci!

Se vuoi ulteriori chiarimenti sulle scadenze e su come affrontarle siamo a tua disposizione.

Punto Informatico fornisce software gestionali, sistemistica e hardware, formazione, digital e web marketing da oltre 25 anni. Vogliamo rendere i nostri clienti competitivi e pronti ad affrontare un mercato in continua evoluzione. Siamo sempre presenti, al vostro fianco!
© copyright Punto Informatico 2022 - Policy Privacy
Punto Informatico S.r.l., Via Trieste n. 89 | 31020 Villorba (TV) | Tel. 0422 303171
REG.IMPRESE TV | P.Iva 03204990265 | REA 227660 | Cap. Soc. € 10.400 I.V. | pec@pec.pitv.it