Scadenze gennaio 2022

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GENNAIO 2022

Le scadenze del mese
di gennaio

Il calendario del commercialista

Teniamo d'occhio il calendario

Pagamenti, adempimenti dichiarativi e contabili per aiutarvi a rispettare tutte le scadenze del mese. Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

17 gennaio

ADDIZIONALI Addizionale comunale e regionale IRPEF
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973). Termine ultimo per il versamento dell’addizionale comunale e regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda:
  • la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno
  • l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
  • la sanzione amministrativa per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è pari al 30% dell’ammontare non versato, con possibilità di ravvedimento.
  • 3848: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo
  • 3847: addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto
  • 3802: Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta
  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
  • D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
  • D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
  • Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E
  • Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E;
  • Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E;
  • Circolare 20/04/2007, n. 23/E;
  • Circolare 16/03/2007, n. 15/E.
Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili
(Scadenza fissata per il 15/01 che, però, cade di sabato)

Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Le annotazioni devono essere fatte su apposito registro approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

  • L. 16/12/1991, n. 398;
  • D.M. 11/02/1997;
  • L. 13/05/1999 n. 133, art. 25;
  • D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
  • L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
  • Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
  • Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
  • Circolare 08/03/2000, n. 43/E
FATTURAZIONE DIFFERITA
(formato elettronico)
(Scadenza fissata per il 15/01 che, però, cade di sabato)

Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.

La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

L’Agenzia delle Entrate nella guida alla E-fattura specifica che “dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta”.

Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA.

Ravvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute
(Scadenza fissata per il 15/01 che, però, cade di sabato)

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2021.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali).
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

  • 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
  • 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
  • 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
  • 8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
IMPOSTE
Imposta di fabbricazione e consumo

Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 2802: Accisa spiriti;
  • 2803: Accisa birra;
  • 2804: Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi;
  • 2805: Accisa gas petroliferi liquefatti;
  • 2806: Accisa sull’energia elettrica;
  • 2807: Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511;
  • 2808: Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;
  • 2809: Accisa sul gas naturale per autotrazione;
  • 2810: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89;
  • 2811: Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511;
  • 2812: Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato;
  • 2813: Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo;
  • 2814: Accisa sul gas naturale per combustione;
  • 2815: Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica;
  • 2816: Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume;
  • 2817: Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto;
  • 2818: Entrate accise eventuali e diverse;
  • 2819: Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume;
  • 2837: Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298;
  • 2845: Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995;
  • 2846: Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995;
  • 2847: Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995.
IMPOSTE
Imposta sostitutiva sui premi di produttività

Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1053: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente;
  • 1604: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
  • 1904: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; – 1905: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
  • 1305: Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.
IMPOSTE
Imposta sugli intrattenimenti

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione.
RITENUTE
Ritenute locali brevi – Versamento
Termine ultimo per il versamento delle ritenute operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti nel mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i soggetti che fanno intermediazione immobiliare, anche mediante portali online.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.
 
NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”.
  • 1919 Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4,comma 5, decreto legge 24 Aprile 2017, n. 50.
RITENUTE
Ritenute su pignoramenti presso terzi

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09.
RITENUTE
Ritenute su premi e vincite

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi maturati nel mese solare precedente relativi a:
  • premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1046: premi di lotterie, tombole, pesche a favore di enti e comitati di beneficenza;
  • 1047: premi di giochi di abilità in spettacoli televisivi e altre manifestazioni;
  • 1047: premi, superiori a euro 51,65, per competizioni sportive;
  • 1048: altre vincite e premi (esclusi lotto, lotterie nazionali e totocalcio), comprese le operazioni a premio;
  • 1048: premi di cultura ad autori di opere se non ceduti a chi premia.
RITENUTE
Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Sono tenuti all’adempimento i condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematica.

  • 1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
  • 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
RITENUTE
Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
  • indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
  • 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
  • 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
RITENUTE
Ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilato
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
  • salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • prestazione fondi pensione;
  • mance dei croupiers;
  • emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • rendite vitalizie a tempo determinato;
  • compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • distributori a domicilio di giornali;
  • indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.;
  • 1001: prestazione fondi pensione;
  • 1001: mance dei croupiers;
  • 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
  • 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
  • 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;
  • 1004: rendite vitalizie a tempo determinato;
  • 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
  • 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
  • 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
  • 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
  • 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
  • 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
  • 1004: distributori a domicilio di giornali;
  • 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti.
RITENUTE
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:

  • compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
  • compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
  • compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
  • diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
  • compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
  • compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
  • partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
  • compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

IVA
IVA mensile – Versamento

(Scadenza fissata per il 16/01 che, però, cade di domenica)

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente.
Sono tenuti all’adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

  • 6012: iva dicembre

20 gennaio

COMMERCIO ELETTRONICO
versamento e presentazione dichiarazione IVA MOSS

Trasmissione telematica della dichiarazione IVA trimestrale riepilogativa e delle operazioni effettuate nel 4° trimestre 2021 e contestuale versamento dell’iva dovuta. L’obbligo di trasmissione sussiste anche in mancanza di operazioni nel trimestre precedente.

Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea non stabiliti nè identificati in alcuno stato membro dell’Unione che effettuano operazioni di commercio elettronico nei confronti dei committenti non soggetti passivi d’imposta e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74 quinquies DPR 633/72.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica.

La sanzione amministrativa per la tardiva o omessa presentazione va da un minimo di € 516 fino a € 5.164.

25 gennaio

Elenchi Intrastat – mensili

Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (dicembre).

Le sanzioni amministrative sono le seguenti:

  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro; 
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:

  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018
Elenchi Intrastat per cessione di beni e servizi – trimestrali
Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi alla cessione di beni e servizi relativi al trimestre precedente (4° trimestre 2021). Sono tenuti all’adempimento gli operatori intracomunitari che hanno effettuato operazioni di cessione di beni e servizi nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l’invio trimestrale. A partire dal 2018 si ricorda che sono stati abrogati i modelli Intrastat con cadenza trimestrale per gli acquisti di beni e servizi. Le sanzioni amministrative sono le seguenti:
  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.
  • Direttiva 2006/112/ CE
  • D.L. 23/01/1993, n. 331, art.50, comma 6
  • D.M. 22/02/2010; D.L. 244/2016
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22/02/2010
  • Provvedimento Ade 194409 del 25/09/2017
  • Determinazione Agenzia delle Dogane 13799 del 08/02/2018

31 gennaio

Contratti di locazione – registrazione e versamento imposta di registro

Termine ultimo per il versamento dell’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione stipulati il 01 dicembre o rinnovati tacitamente al 01 dicembre.
Sono tenuti all’adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato, nei casi in cui sarebbe stato possibile, per il regime della cedolare secca di cui all’art.3, D.Lgs. n° 23/2011.

Il pagamento deve avvenire mediante modello F24 Elide (F24 Elementi Identificativi) con modalità telematica.

  • 1500: locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro prima registrazione
  • 1501: locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per annualità successive
  • 1502: locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per cessioni di contratto
  • 1503: locazione e affitto di beni immobili – Imposta di registro per risoluzione del contratto
INTRA 12 – presentazione
Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel mese di dicembre 2021 (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento. La presentazione deve avvenire in via telematica. Sono tenuti all’adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
  • omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;
  • presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;
  • presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;
  • regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.
Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24:
  • euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza;
  • euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva;
  • euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.

Opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute

Scade il termine per esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno d’imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L’interessato che intende esercitare l’opposizione dovrà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza

Presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Termine ultimo per la presentazione della “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente (2020), distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale.

La presentazione deve avvenire in modalità telematica.

Redditi di terreni-denuncia delle variazioni del reddito dominicale

I titolari di redditi di terreni (proprietari, affittuari o associati nella conduzione dei medesimi), in presenza di situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito, a norma degli artt. 29 e 30 del T.U.I.R., devono procedere alla presentazione della denuncia all’Ufficio dell’Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle
cui le variazioni si riferiscono, oltre ad allegare la dimostrazione grafica del frazionamento (a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc.,) utilizzando la procedura Docfa, se dette variazioni si riferiscono a porzioni di particelle.

Revisori Legali – versamento contributo annuale
Termine ultimo per procedere al pagamento del contributo annuo da parte soggetti che al 1° gennaio scorso risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella sezione dei revisori inattivi, del contributo dovuto per l’anno in corso.
Vendita di beni online: comunicazione dati

Comunicazione dei dati relativi al IV trimestre 2021.

Tutti coloro, soggetti passivi residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che gestendo un’interfaccia elettronica, ovvero mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, facilitano le vendite a distanza, online, di beni importati o di beni già all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i dati dei fornitori dei beni che abbiano effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento.

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (c.d. Esterometro)
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – N.B.: la comunicazione facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

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